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Autorizzazione impianti audiovisivi: guida pratica art. 4 L. 300/1970

Videosorveglianza luoghi di lavoro e art. 4 legge 300 1970

art. vds

L’installazione di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro è regolata dall’art. 4 della legge 300/1970, che tutela la riservatezza dei lavoratori. La normativa videosorveglianza lavoro impone che ogni sistema di controllo a distanza sia autorizzato preventivamente, salvo accordo con le rappresentanze sindacali. In assenza di accordo, è obbligatorio presentare una pratica autorizzativa impianti all’Ispettorato del Lavoro competente. Questa procedura, in vigore dal 24 maggio 1970, garantisce che l’installazione impianti videosorveglianza avvenga nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle esigenze aziendali.

Sopralluogo ispettorato lavoro e pratica autorizzativa impianti

Per ottenere l’autorizzazione impianti audiovisivi, è necessario predisporre una documentazione dettagliata che includa le motivazioni dell’installazione, la planimetria dei locali e le caratteristiche tecniche degli apparati. L’Ispettorato del Lavoro può richiedere un sopralluogo ispettorato lavoro per verificare la conformità dell’impianto e la sua compatibilità con le finalità dichiarate: sicurezza, tutela del patrimonio, esigenze organizzative. La pratica autorizzativa impianti deve essere inviata tramite PEC, utilizzando il modulo ufficiale disponibile sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Normativa videosorveglianza lavoro e controllo a distanza lavoratori

La normativa videosorveglianza lavoro stabilisce che gli impianti audiovisivi non possono essere utilizzati per un controllo sistematico e diretto dell’attività lavorativa. Il controllo a distanza lavoratori è ammesso solo se derivante in modo accidentale o indiretto dalle finalità legittime dell’impianto. L’autorizzazione impianti audiovisivi rappresenta quindi una garanzia per entrambe le parti: tutela della privacy per i dipendenti e protezione degli interessi aziendali. Un corretto iter autorizzativo consente di evitare sanzioni e di dimostrare la piena conformità alle disposizioni dell’art. 4 legge 300 1970.


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