PIANTINE di EVACUAZIONE D.M.I. 02/09/2021 “Decreto G.S.A.”
Redazione della Piantine di Evacuazione dai luoghi di lavoro ai sensi del D.M.I. 02/09/2021 “Decreto G.S.A.” – obbligatorio dal 04/10/2022
art. pev21
L’art. 2 comma 1 del D.M.I. 02/09/2021 stabilisce l’adozione di misure organizzative e gestionali per la sicurezza antincendio, inclusa la predisposizione di un regolamento interno. In specifici casi, il datore di lavoro deve preparare un piano di emergenza e le piantine di evacuazione. Questi casi includono i luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, quelli aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente e quelli inclusi nell'allegato I del D.P.R. 151/11.
Il piano di emergenza deve essere corredato da planimetrie dettagliate che illustrano le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo e alle compartimentazioni antincendio. Inoltre, deve indicare l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione, nonché quella degli allarmi e della centrale di controllo.
Queste misure sono cruciali per garantire una risposta efficace in caso di emergenza, fornendo informazioni chiare e accessibili sui percorsi di evacuazione e sulle attrezzature di sicurezza. La preparazione e l’organizzazione interna, secondo queste direttive, sono fondamentali per proteggere la sicurezza dei lavoratori e del pubblico in caso di incendio.
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