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Registro delle Verifiche interne dell'impianto elettrico
Redazione del Registro dei Controlli dell'impianto elettrico ai sensi dell’art. 86 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – obbligatoria dal 16/05/2009
art. impereg
Il D.Lgs. 81/08, all'art. 86, richiede che il Datore di Lavoro garantisca la sicurezza degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini in una sede, sia essa di proprietà o in affitto. Questi impianti devono essere periodicamente controllati secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e efficienza. Le periodicità dei controlli possono essere specificate nel progetto degli impianti elettrici; se non indicato, è necessario l'intervento di un progettista elettrico per stabilirle.
In assenza di una periodicità prescritta dalle norme per alcuni impianti, viene generalmente stabilito un controllo annuale, evitando sovrapposizioni con le verifiche previste dal D.P.R. 462/01. I tecnici redigono un registro dei controlli periodici, stabilendo gli intervalli in base al tipo di impianto elettrico dell'azienda, come indicato dall’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Questo approccio assicura la conformità alle disposizioni di sicurezza e facilita la pianificazione delle verifiche.
L'esito dei controlli deve essere documentato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Il Datore di Lavoro deve fornire tutti i progetti degli impianti elettrici, i disegni di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dall'installatore. Questi documenti sono essenziali per garantire che tutti gli impianti siano mantenuti in uno stato sicuro ed efficiente, conforme alle normative vigenti.
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